Grazie alla finanziaria 2008, la legge n. 244/07 ha previsto per tutti i soggetti che vogliono installare un sistema solare termico, una detrazione fiscale del 55% di tutte le spese a carico del soggetto (fornitura materiali, installazione, eventuale progettazione, eventuali spese professionali).

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti artigiani e professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)



Contributi regionali

Contattaci per avere la situazione aggiornata regione per regione di tutte le forme di contributo attualmente in vigore per il solare termico.

Aliquota IVA al 10%
Il testo normativo  n. 269/E del 27 settembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'IVA ridotta al 10% per i pannelli solari termici, prevista al secondo comma dell'art. 16 del D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633.

L'Agenzia delle Entrate ha pertanto concesso l'applicazione dell'IVA ridotta, circoscrivendola ai beni finiti utilizzati per la costruzione di impianti che sfruttano fonti solari.




Solare termico e fotovoltaico senza più obbligo di DIA

In data 4 luglio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che definisce la non obbligatorietà di presentazione della Dichiarazioni di inizio attività al Comune di residenza per impianti solari termici e fotovoltaici integrati alla copertura o in prossimità della falda, sostituendola con una semplice comunicazione preventiva al comune di residenza.

Il D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, all'art. 11 comma 3, chiarisce che "gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione (...) di impianti solari termici o fotovoltaici  aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività (...), qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.  In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera A), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune."

Documenti per la richiesta sulla detrazione fiscale del 55% scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il Modello di comunicazione (DF)




 







 

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